Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 i livelli di progettazione passano da 3 a 2. Se l’art. 23 del D.Lgs. 50/20216 (vecchio codice degli appalti) definitiva i tre livelli di progettazione come:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare);
- progetto definitivo;
- progetto esecutivo.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (il nuovo codice degli appalti) i livelli di progettazione diventano 2, dove il progetto di fattibilità tecnica ed economica ingloba al suo interno il progetto definitivo. Questa fusione dei due livelli di progettazione ha fatto si che il progetto di fattibilità tecnica ed economica analizzi e metti in evidenza fattori e aspetti che prima, preliminarmente, non venivano attenzionati (computi metrico, quadri economici, impianti.. ect ect).
Il decreto legislativo norma i lavori pubblici, ma questa classificazione progettuale viene anche rispettata nei lavori privati, per avere maggior chiarezza nelle fasi progettuali degli interventi e nell’elaborazione step by step di grafici e planimetrie sempre più approfondite.
Il contenuto minimo dei due livelli di progettazione viene definitivo dall’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che potete scaricare e conservare alla fine dell’articolo, ma che analizzeremo a grandi linee di seguito.
Ai sensi dell’articolo 41 del codice, degli appalti pubblici (D.Lgs. 356/2023) la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a. PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA;
b. PROGETTO ESECUTIVO.
IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
“Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.”Art. 6, comma 1, allegato I.7 , D.Lgs. 36/2023
ll PFTE è uno studio che viene elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze, le quali possono essere anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica. Durante la stesura del del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi preliminari (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.
Nella redazione del PFTE bisogna avere, secondo quanto normato dal decreto legislativo, alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale. Bisogna che il progetto sia armonizzi con il contesto e preservi l’esistente e l’armonia con la memoria della comunità in cui si andrà ad innestare. Le scelte progettuali dovranno adottare i principi della bioclimatica e “sistemi passivi” che migliorino il bilancio energetico dell’edificio, andando a realizzare interventi sostenibili. Inoltre, bisogna che si preveda, in caso di scavo, al riutilizzo del materiale proveniente dallo scavo o in caso di demolizione, al corretto smaltimento e riciclo dei componenti delle dismissioni, con opportuni piani di gestione dei rifiuti.
ESTRATTO DALLA NORMATIVA -ELENCO ELABORATI DEL PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.Art. 6, comma 7, allegato I.7, D.Lgs. 36/2023
PROGETTO ESECUTIVO SECONDO IL D.LGS. 36/2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI)
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, il quale vedendo gli elaborati di cui si compone è un progetto quasi cantierabile, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. Il progetto esecutivo è l’opera su carta, pronta per essere realizzata e definitiva nel minimo dettaglio. Il progetto esecutivo contiene tutte le definizioni finali di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Sono escluse dal progetto esecutivo solo i progetti relativi alla opere provvisionali necessari durante la realizzazione dell’opera in cantiere, quali POS, PRIMUS o altri.
Il progetto esecutivo è redatto rispettando a pieno le prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, se previste.
ESTRATTO DALLA NORMATIVA -ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO
Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Art. 22, comma 4, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023