Quando presentiamo una pratica all’Ente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, (BB.CC.AA.) o per un ente parco, qualsiasi sia l’opera che progettiamo bisogna allegare al progetto una relazione paesaggistica, che descrive, analizza ed approfondisce gli aspetti paesaggistici e che studi la correlazione fra l’opera e il paesaggio in cui essa si va ad inserire.
Tutto ciò perchè, l’edilizia italiana è caratterizzata da una straordinaria diversità paesaggistica, culturale ed ambientale. La bellezza dei luoghi e dei paesaggi è un patrimonio da preservare ed è compito dello Stato garantire tale tutela attraverso disposizioni specifiche, come l’art. 14 del D.Lgs. 42/2004 che disciplina l’approvazione paesaggistica. La relazione paesistica si basa su un’analisi accurata del contesto territoriale coinvolto nell’intervento. La sua funzione principale è quella di individuare in modo preciso gli elementi di valore presenti in un determinato contesto, così come quelli che possono comportare un degrado. Inoltre mette in luce gli impatti che l’intervento avrà sul paesaggio, descrivendo le caratteristiche dell’opera proposta. Quando un progetto edilizio si trova in un’area soggetta a tutela paesaggistica, è necessario ottenere un’autorizzazione specifica, che non avviene senza la relazione paesistica.
A seconda dell’opera che si deve realizzare, se essa sia autorizzativa per nuova realizzazione o in sanatoria per opere esistenti realizzate senza autorizzazioni, possono essere redatte due distinte relazioni paesaggistiche, completa o semplificata. La prima viene redatta, in modo completo ed esaustivo, per richiedere l’autorizzazione per opere di un certo rilievo e un impatto notevole, opere per le quali si considera necessaria la richiesta di un autorizzazione paesaggistica. La seconda, la relazione paesaggistica semplificata, si richiede quando le opere sono di modesta entità e si ritiene necessario sottoporre l’opera ad un iter procedurale semplificato. Il D.P.R. 31/2017, definisce e individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata, quest’ultimi possono essere corredati da una relazione paesaggistica semplificata. Inoltre, il D.P.R. 31/2017, Allegato D, contiene lo schema della relazione paesaggistica semplificata, da poter seguire per redigerla.
Che cos’è la relazione paesaggistica?
La relazione paesaggistica è un documento tecnico obbligatorio secondo il DPCM del 12 dicembre 2005 (attuativo dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004). Riporta brevemente il contenuto della relazione tecnica, ma contiene un ulteriore approfondimento sugli aspetti paesaggistici, con particolare attenzione ad eventuali vincoli presenti e all’impatto che le future costruzioni possono avere sul contesto tutelato. Possiamo descrivere la relazione paesaggistica come una vera e propria fotografia del territorio in esame prima e dopo la realizzazione di un progetto. Gli effetti di un determinato intervento possono essere molteplici e la relazione paesistica aiuta a identificarli prima e a proporre eventuali misure correttive in tempi utili per poter intervenire. Un aspetto fondamentale della relazione paesaggistica è proprio l’individuazione degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari al fine di mantenere l’integrità del paesaggio e far si che l’opera non muti negativamente il paesaggio e non lo deturpi. Questo significa che, oltre a evidenziare gli impatti negativi potenziali, essa fornisce soluzioni e strategie per minimizzare tali effetti e, se possibile, per ripristinare o migliorare il paesaggio.
Cosa scrivere nella relazione paesaggistica?
Redigere la relazione paesistica, o paesaggistica, è un processo dettagliato e lungo che richiede competenze specifiche in ambito architettonico e urbanistico. Ecco una panoramica dei passaggi principali:
- analisi del contesto: inizia con un’analisi approfondita del contesto in cui il progetto sarà implementato. Questo comprende la comprensione del paesaggio esistente e delle sue caratteristiche;
- raccolta di dati: raccogli dati rilevanti, tra cui cartografie, immagini satellitari, e dati geografici. Questi dati serviranno da base per le valutazioni successive;
- valutazione degli effetti: valuta gli effetti che il progetto avrà sul paesaggio. Questa valutazione può riguardare aspetti visivi, ecologici e culturali;
- proposte di mitigazione: se vengono identificati effetti negativi, la relazione paesistica dovrebbe proporre misure di mitigazione per ridurne l’impatto;
- redazione del documento: la relazione paesistica viene redatta seguendo una struttura specifica e deve essere completa e dettagliata.
La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. Quindi, deve contenere inizialmente l’analisi territoriale dettagliata, il contesto, i vincoli urbanistici e ambientali, andando così a definire la normativa alla quale bisogna prestare attenzione per l’opera di progetto, e i limiti a cui deve sottoporsi, passando poi dalla descrizione dello stato di fatto, minuziosa e dettagliata, fino alla descrizione dello stato di progetto, andando così a descrivere l’immaginario post intervento per comprenderne l’impatto sull’ambiente, aiutandosi anche a dei render di progetto e foto-inserimento.
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Impostazioni sulla privacy
La relazione paesaggistica semplificata, si differenzia dalla relazione completa non per contenuto, perchè saranno gli stessi, ma per l’impostazione, la quale sarà più sintetica e schematica per una più veloce lettura e individuazione dei punti principali (vincoli, tipologia dell’opera, analisi territoriale.. ect ect). Nella relazione paesaggistica semplificata si devono indicare le seguenti informazioni:
- carattere dell’intervento (temporaneo o permanente);
- destinazione d’uso;
- contesto paesaggistico dell’intervento;
- morfologia del contesto paesaggistico;
- ubicazione dell’opera;
- documentazione fotografica dello stato attuale;
- presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (artt. 136, 141, 157 del dlgs 42/04);
- presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del dlgs 42/04):
- descrizione degli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera;
- misure di inserimento paesaggistico dell’opera;
- conformità dell’opera con i contenuti della normativa paesaggistica.
il D.P.R. 31/2017, contiene l’elenco degli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica e l’elenco degli interventi che necessitano dell’autorizzazione semplificata. Nello specifico l’allegato A individua 37 interventi che sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi per i quali non bisogna richiedere autorizzazione alla soprintendenza. L’allegato B invece, individua 42 interventi che necessitano di autorizzazione semplificata, in quanto considerati di lieve impatto sull’ambiente.
Voi conoscevate la relazione paesaggistica? E conoscevate la differenza fra le due? Il vostro immobile ricade in area tutelata e necessita di pareri da parte della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali? Se volete saperlo o avete qualche dubbio contattateci e richiedete una consulenza con un esperto!